Come noto (vd. Notizia n. 451/2022 di Linea diretta), l’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 1° dicembre 2022, attuativo delle disposizioni dei CCNL 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, rispettivamente dell’Industria edile e dell’Artigianato edile, ha disciplinato l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), inteso come premio di risultato di ammontare variabile, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per le imprese del settore edile della Provincia di Sondrio, prevedendo verifiche annuali di quattro parametri individuati a livello provinciale (lavoratori iscritti in Cassa Edile, imprese iscritte in Cassa Edile, monte salari e ore lavorate denunciati in Cassa Edile), che vengono comparati su base triennale.
La verifica relativa agli ultimi due periodi di riferimento (raffronto tra il triennio 2025/2024/2023 ed il triennio 2024/2023/2022), il cui esito è stato ratificato nel Verbale di Accordo sottoscritto in data 16 gennaio 2026 da ANCE Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio, FENEALUIL Alta Lombardia, Filca-CISL Sondrio e Fillea-CGIL Sondrio, ha evidenziato l’incremento di tutti i quattro parametri individuati nell’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 1° dicembre 2022, determinando pertanto le condizioni per l’erogazione a livello territoriale, nel corso del 2026, dell’EVR maturato nell’anno 2025 nella Provincia di Sondrio.
Le singole imprese dovranno poi effettuare una verifica su due parametri aziendali (ore lavorate denunciate nelle Casse edili e volume d’affari IVA) secondo la procedura illustrata nel successivo paragrafo “Determinazione EVR aziendale – Procedura”, per stabilire se, ed in quale misura, sono tenute ad erogare l’EVR, i cui importi di riferimento definiti a livello territoriale sono riportati nelle tabelle in calce alla presente.
Qualora dovuto, l’EVR andrà corrisposto a decorrere dalle competenze relative al mese di gennaio 2026 e sino a quelle relative al mese di dicembre 2026 ai soli lavoratori in forza nei singoli mesi.
Tuttavia, considerando che la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2025 può essere presentata nel periodo 1° febbraio 2026 – 30 aprile 2026, le imprese potrebbero non essere nelle condizioni di effettuare la verifica del relativo parametro aziendale, e determinare l’EVR effettivo da erogare, a decorrere dal mese di gennaio 2026: l’accordo prevede pertanto che qualora per motivi tecnici o nel caso in cui non sia ancora stata presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2025, le imprese non fossero in condizione di determinare ed erogare l’EVR a decorrere dalle competenze del mese di gennaio 2026, potranno cominciare a corrisponderlo a decorrere dalle competenze dei mesi successivi (febbraio, marzo o aprile 2026), comunque entro e non oltre le competenze di aprile 2026, unitamente agli arretrati dei mesi precedenti (gennaio/febbraio/marzo) a tal fine richiamando anche i dipendenti nel frattempo cessati.
Agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili.
Agli impiegati ed agli apprendisti impiegati l’EVR verrà corrisposto, su base mensile, per le sole mensilità ordinarie, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà riconosciuto in quote giornaliere - fino a concorrenza dell’importo mensile -, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero è stato ottenuto applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.
In caso di erogazione di quote giornaliere l’importo complessivo dell’E.V.R. erogato agli impiegati non potrà comunque superare il valore dell’EVR mensile.
Per gli impiegati con rapporti a tempo parziale, tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno.
Agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell’anno, l’EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.
L’EVR non ha incidenza su alcuno degli istituti retributivi contrattuali (mensilità aggiuntive, ferie, ecc.), ivi inclusi gli accantonamenti e le contribuzioni alla Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.
DETERMINAZIONE EVR AZIENDALE - PROCEDURA
Ai fini della determinazione dell’effettiva spettanza e, in caso positivo, degli importi dell’EVR da erogare, ogni impresa dovrà procedere, a livello aziendale, alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:
- ore lavorate denunciate in Cassa Edile, raffrontando i trienni 2025/2024/2023 e 2024/2023/2022;
- volume d'affari IVA, rilevato dalle dichiarazioni annuali IVA, raffrontando gli stessi trienni 2025/2024/2023 e 2024/2023/2022.
Dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale: pertanto nella verifica si dovrà tener conto non solo delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Sondrio, ma anche di quelle denunciate presso altre Casse Edili.
A tal proposto si informa che, limitatamente a quanto attiene la verifica delle ore lavorate degli operai e denunciate alla locale Cassa Edile, la Cassa Edile di Sondrio provvederà a fornire alle imprese ad essa iscritte i dati relativi alle ore lavorate denunciate alla Cassa stessa per le singole annualità di riferimento, secondo l’esercizio di bilancio della Cassa Edile (dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo): tali dati verranno trasmessi automaticamente alle imprese tramite Pec, senza necessità di preventiva richiesta.
Per le imprese con soli impiegati, in sostituzione del parametro delle ore denunciate in Cassa Edile la verifica andrà effettuata con riferimento alle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.
Effettuata tale verifica:
- qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà automaticamente ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale;
- qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato;
- qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% di quella stabilita a livello provinciale.
Negli ultimi due casi, per poter applicare la riduzione/azzeramento dell’EVR, dovrà essere obbligatoriamente attivata la seguente procedura:
- entro e non oltre il 31/05/2026 l’impresa renderà un'autodichiarazione (vd. fac-simile riportato in calce) all'Associazione di categoria di riferimento (ANCE Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Sondrio) e alla Cassa Edile di Sondrio, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite, relativa al non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali;
- la suddetta Associazione informerà le Organizzazioni sindacali territoriali e, se da queste richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.
Per le imprese aventi sede legale nel comune di Livigno ed in generale per i soggetti non operanti in regime IVA, non essendo tenuti ai relativi adempimenti dichiarativi e conseguentemente impossibilitati a determinare il volume di affari, la verifica aziendale dell’EVR avverrà sul raffronto triennale del solo parametro “Ore lavorate denunciate nelle Casse edili” (per le imprese con solo impiegati sostituito dal parametro “Ore lavorate, registrate sul Libro unico del lavoro”): in caso di esito positivo, l’EVR andrà erogato in misura del 100% degli importi definiti a livello territoriale con il presente Verbale di accordo; in caso di esito negativo l’EVR non andrà erogato, fermo restando l’obbligo di rendere l’autodichiarazione di cui sopra.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale: per gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L’esito positivo della verifica aziendale rappresenta un adempimento necessario ed imprescindibile ai fini della possibilità di detassare gli importi dell’EVR erogati (vd. il paragrafo successivo): le imprese dovranno pertanto conservare – ed esibire in caso di controlli - la documentazione attestante l’effettivo espletamento della verifica, con il relativo esito.
Qualora le imprese decidessero di erogare l’EVR negli importi definiti a livello provinciale in assenza di verifica aziendale, ovvero qualora la verifica aziendale evidenziasse entrambi i parametri negativi o un solo parametro positivo, tali somme non potranno beneficiare del regime di detassazione dei premi di risultato di cui infra, e dovranno essere assoggettate a tassazione ordinaria.
DETASSAZIONE DELL’EVR
L’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), come definito dall’Accordo Integrativo Provinciale 1° dicembre 2022, in attuazione delle deleghe conferite dai CCNL dell’industria e dell’artigianato edile, per espressa previsione delle Parti costituisce premio di risultato di ammontare variabile legato ad incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della Provincia di Sondrio, in conformità alle disposizioni dell’art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 - così come modificata dall’art. 1, comma 160, della Legge n. 232/2016 -, e del D.M. 25 marzo 2016, erogato quindi in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
Fermo restando il normale assoggettamento a prelievo contributivo a carico dell’azienda ed a carico del lavoratore, a condizione che sia erogato nel rispetto integrale delle disposizioni e della procedura sopra esposte, ivi inclusa la verifica aziendale, l’E.V.R. beneficia pertanto dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla normativa sopra richiamata, consistente nell’assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali all’Irpef, in misura dell’1% (aliquota così ridotta, per gli anni 2026 e 2027, dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 - legge di bilancio 2026).
A tal fine, sia l’Accordo di rinnovo del Contratto integrativo provinciale del 1° dicembre 2022, sia l’Accordo 16 gennaio 2026 di verifica dei parametri territoriali in oggetto, sono stati regolarmente depositati telematicamente dalla scrivente ANCE LECCO SONDRIO presso il Ministero del Lavoro, autocertificandone la conformità ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all’articolo 1, commi 182 - 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del DM 25 marzo 2016: nello specifico, in data 21/01/2026 è stato effettuato il deposito telematico del verbale di accordo di verifica dei parametri territoriali del 16 gennaio 2026, al quale la procedura ha assegnato il codice contratto 20260121150144236.
La stessa circolare precisa che il termine di 30 giorni per il deposito previsto dal Decreto sia da riferirsi al deposito dei soli contratti, mentre la dichiarazione di conformità potrà essere compilata e trasmessa dal datore di lavoro anche successivamente a tale termine, purché tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato.
Sempre con riferimento ai contratti territoriali, la successiva Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/03/2018, emanata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina della L. 208/2015 e del DM 25/03/2016 dalle leggi di bilancio per gli anni 2017 e 2018, nel rinviare “per il resto” a quanto già illustrato con la Circolare n. 28/E del 2016, si limita a disporre che “i premi di risultato risulteranno agevolabili sempreché i contratti aziendali o territoriali al momento della erogazione del premio siano già stati depositati, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle previsioni della legge”: questa diversa formulazione sembrerebbe lasciare supporre che le precedenti indicazioni possano ritenersi superate e che le aziende non siano più tenute ad effettuare ulteriori adempimenti, in quanto l’avvenuto deposito da parte di una delle parti sottoscrittrici il contratto territoriale, con la relativa dichiarazione di conformità, sarebbe di per sé sufficiente a legittimare l’adozione del regime di detassazione da parte delle singole imprese che applicano il contratto territoriale.
Ciò premesso, nell’incertezza ed in assenza di successivi chiarimenti, si ritiene tuttavia prudente consigliare alle aziende, prima di erogare l’EVR in regime di detassazione, di procedere ad effettuare la dichiarazione di conformità telematica.
In tale ipotesi, si indica la procedura da seguire.
È necessario collegarsi al portale web dei “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e loggarsi attraverso SPID o gli altri sistemi di certificazione dell’identità digitale.
Sulla destra in alto si trova un riquadro con il nome dell’utente e un menù a tendina: cliccando sul menù a tendina si accede alla “Gestione Profili”.
Se non è già stato fatto in passato, occorrerà registrare l’Azienda, che sarà quindi abbinata all’utente loggato (il legale rappresentate).
Una volta effettuato l’accesso, si dovrà cliccare su ‘Deposito contratti’.
Nella schermata che appare bisogna inserire il Codice contratto 20260121150144236, e cliccare su “Ricerca”: nella parte sottostante verranno visualizzati tutti i dati di deposito del contratto e si dovrà cliccare sul bottone “Modifica”.
Nella schermata che si aprirà, cliccare sul bottone rosso in alto “Quadro DPP” e completarlo con i dati riguardanti l’azienda.
In particolare, andranno compilati i campi sotto elencati con i seguenti dati:
- Sezione 3 – Beneficiari: indicare il numero dei lavoratori a cui si erogherà l’EVR e l’anno di riferimento (2026);
- Sezione 4 - Premio (euro): indicare la stima del valore annuo pro capite del premio. Per i lavoratori con contratto full time potranno essere presi a riferimento i seguenti importi medi annui indicativi:
1° livello 295 euro
2° livello 345 euro
3° livello 380 euro
4° livello 415 euro
5° livello 475 euro
6° livello 570 euro
7° livello 640 euro
Deve essere indicato il valore medio del premio che si stima di erogare nel corso del 2026 ai propri dipendenti (operai e impiegati): tale dato si può ottenere moltiplicando i valori dei singoli livelli di inquadramento per il numero dei lavoratori inquadrati negli stessi, e dividendo l’importo complessivo per il numero totale dei lavoratori.
Ad esempio, se un’impresa ha 5 dipendenti, così inquadrati: 2 dipendenti al 2° livello, 2 dipendenti al 3° livello, 1 dipendente al 5° livello, il conteggio sarà il seguente:
2 x 345 = 690
2 x 380 = 760
1 x 475 = 475
Totale: 1.925 / 5 = 385
- Sezione 5 - Obiettivi: indicare “Produttività” e “Redditività”;
- Sezione 6 - Indicatori previsti nel contratto: nel campo descrittivo in corrispondenza della voce 21 (“Altro” – indicare), digitare per esteso le seguenti parole: “Ore lavorate denunciate in Cassa edile – Volume affari IVA”;
- Sezione 7: Welfare aziendale – Selezionare “NO”
Piano di partecipazione – Selezionare “NO”
- Sezione 8 - Partecipazione agli utili dell’impresa – Selezionare “NO”.
Al termine, bisogna salvare cliccando sul pulsante azzurro “Salva” in calce alla pagina, poi tornare in alto, selezionare il “Quadro DPP” ed effettuare il download della ricevuta di avvenuto deposito, cliccando sul pulsante verde in calce alla pagina.
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Si riportano alle pagine seguenti:
- Tabelle degli importi dell’EVR, determinato a livello provinciale, da erogare nel corso dell’anno 2026 (da febbraio a dicembre), per i dipendenti delle imprese dell’industria edile e per quelli dell’artigianato edile della Provincia di Sondrio;
- Fac-simile di autodichiarazione relativa ai parametri aziendali.
PROVINCIA DI SONDRIO
INDUSTRIA EDILE
Importi EVR da erogare nell’anno 2026 ai dipendenti delle imprese edili ed affini
OPERAI – Valori orari
|
LIVELLO |
EVR ORARIO |
|
4° - Operaio di 4° livello |
0,2640 |
|
3° - Operaio specializzato |
0,2452 |
|
2° - Operaio qualificato |
0,2204 |
|
1° - Operaio comune |
0,1884 |
|
Discontinui |
0,1696 |
|
Discontinui con alloggio |
0,1508 |
IMPIEGATI - Valori mensili/giornalieri
|
LIVELLO |
EVR MENSILE |
EVR GIORNALIERO |
|
7° - Quadri e 1^ cat. Super |
65,2284 |
3,26142 |
|
6° - 1^ categoria |
58,7052 |
2,93527 |
|
5° - 2^ categoria |
48,9208 |
2,44604 |
|
4° - Impiegati di 4° livello |
45,6604 |
2,28303 |
|
3° - 3^ categoria |
42,3984 |
2,11992 |
|
2° - 4^ categoria |
38,1588 |
1,90795 |
|
1° - 4^ categoria 1° impiego |
32,6144 |
1,63072 |
PROVINCIA DI SONDRIO - INDUSTRIA EDILE
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(art. 44 D.Lgs. 81/2015)
Anno 2026
EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI
|
LIVELLO |
1° e 2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
|
4° |
0,19008 |
0,20592 |
0,22440 |
0,23760 |
|
3° |
0,17654 |
0,19126 |
0,20842 |
0,22068 |
|
2° |
0,15869 |
0,17191 |
0,18734 |
0,19836 |
EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI
|
LIVELLO |
1° e 2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
|
7° |
46,96445 |
50,87815 |
55,44414 |
58,70556 |
|
6° |
42,26774 |
45,79006 |
49,89942 |
52,83468 |
|
5° |
35,22298 |
38,15822 |
41,58268 |
44,02872 |
|
4° |
32,87549 |
35,61511 |
38,81134 |
41,09436 |
|
3° |
30,52685 |
33,07075 |
36,03864 |
38,15856 |
|
2° |
27,47434 |
29,76386 |
32,43498 |
34,34292 |
EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI
|
LIVELLO |
1° e 2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
|
7° |
2,34822 |
2,54391 |
2,77221 |
2,93528 |
|
6° |
2,11339 |
2,28950 |
2,49497 |
2,64173 |
|
5° |
1,76115 |
1,90791 |
2,07913 |
2,20144 |
|
4° |
1,64377 |
1,78076 |
1,94057 |
2,05472 |
|
3° |
1,52634 |
1,65354 |
1,80193 |
1,90793 |
|
2° |
1,37372 |
1,48819 |
1,62175 |
1,71715 |
PROVINCIA DI SONDRIO - INDUSTRIA EDILE
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (art. 43 D.Lgs. 81/2015)
Anno 2026
EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI
|
LIVELLO |
1° ANNO 1° SEMESTRE |
1° ANNO 2° SEMESTRE |
2° ANNO 3° SEMESTRE |
2° ANNO 4° SEMESTRE |
3° ANNO 5° SEMESTRE |
3° ANNO 6° SEMESTRE |
4° ANNO DAL 7° SEMESTRE – 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE |
|
2° |
0,14326 |
0,15428 |
0,16530 |
0,17632 |
0,18734 |
0,19836 |
0,19836 |
|
1° |
0,12246 |
0,13188 |
0,14130 |
0,15072 |
0,16014 |
0,16956 |
0,16956 |
EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI
|
LIVELLO |
1° ANNO 1° SEMESTRE |
1° ANNO 2° SEMESTRE |
2° ANNO 3° SEMESTRE |
2° ANNO 4° SEMESTRE |
3° ANNO 5° SEMESTRE |
3° ANNO 6° SEMESTRE |
4° ANNO DAL 7° SEMESTRE – 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE |
|
2° |
24,80322 |
26,71116 |
28,61910 |
30,52704 |
32,43498 |
34,34292 |
34,34292 |
|
1° |
21,19936 |
22,83008 |
24,46080 |
26,09152 |
27,72224 |
29,35296 |
29,35296 |
EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI
|
LIVELLO |
1° ANNO 1° SEMESTRE |
1° ANNO 2° SEMESTRE |
2° ANNO 3° SEMESTRE |
2° ANNO 4° SEMESTRE |
3° ANNO 5° SEMESTRE |
3° ANNO 6° SEMESTRE |
4° ANNO DAL 7° SEMESTRE – 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE |
|
2° |
1,24016 |
1,33556 |
1,43096 |
1,52635 |
1,62175 |
1,71715 |
1,71715 |
|
1° |
1,05997 |
1,14150 |
1,22304 |
1,30458 |
1,38611 |
1,46765 |
1,46765 |
PROVINCIA DI SONDRIO - INDUSTRIA EDILE
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 45 D.Lgs. 81/2015)
Anno 2026
EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI
|
LIVELLO |
1° e 2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
|
4° |
0,18480 |
0,20592 |
0,22440 |
0,23760 |
|
3° |
0,17164 |
0,19126 |
0,20842 |
0,22068 |
|
2° |
0,15428 |
0,17191 |
0,18734 |
0,19836 |
EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI
|
LIVELLO |
1° e 2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
|
7° |
45,65988 |
50,87815 |
55,44414 |
58,70556 |
|
6° |
41,09364 |
45,79006 |
49,89942 |
52,83468 |
|
5° |
34,24456 |
38,15822 |
41,58268 |
44,02872 |
|
4° |
31,96228 |
35,61511 |
38,81134 |
41,09436 |
|
3° |
29,67888 |
33,07075 |
36,03864 |
38,15856 |
|
2° |
26,71116 |
29,76386 |
32,43498 |
34,34292 |
EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI
|
LIVELLO |
1° e 2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
|
7° |
2,28299 |
2,54391 |
2,77221 |
2,93528 |
|
6° |
2,05468 |
2,28950 |
2,49497 |
2,64173 |
|
5° |
1,71223 |
1,90791 |
2,07913 |
2,20144 |
|
4° |
1,59811 |
1,78076 |
1,94057 |
2,05472 |
|
3° |
1,48394 |
1,65354 |
1,80193 |
1,90793 |
|
2° |
1,33556 |
1,48819 |
1,62175 |
1,71715 |
PROVINCIA DI SONDRIO
ARTIGIANATO EDILE
Importi EVR da erogare nell’anno 2026 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Sondrio
OPERAI – valori orari
|
Livello |
Importo EVR orario |
|
4° |
0,30645 |
|
3° |
0,28479 |
|
2° |
0,25610 |
|
1° |
0,21903 |
IMPIEGATI – Valori mensili/giornalieri
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Livello |
Importo EVR mensile |
Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali) |
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7° |
76,45840 |
3,82292 |
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6° |
68,20320 |
3,41016 |
|
5° |
56,84160 |
2,84208 |
|
4° |
53,01520 |
2,65076 |
|
3° |
49,26880 |
2,46344 |
|
2° |
44,30600 |
2,21530 |
|
1° |
37,89200 |
1,89460 |
PROVINCIA DI SONDRIO - IMPRESE ARTIGIANE
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Anno 2026
APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI
|
Gruppo |
1° semestre |
2° semestre |
3° 4° semestre |
5° e 6° semestre |
7° e 8° semestre |
9° e 10° semestre |
|
1° |
0,21074 |
0,21644 |
0,22498 |
0,24492 |
0,25916 |
0,27340 |
|
Gruppo |
1° semestre |
2° semestre |
3° semestre |
4° semestre |
5° semestre |
6° e 7° semestre |
8° semestre |
9° semestre |
|
2° |
0,19935 |
0,21074 |
0,21644 |
0,22498 |
0,23068 |
0,24492 |
0,25916 |
0,27340 |
|
Gruppo |
1° semestre |
2° semestre |
3° 4° semestre |
5° e 6° semestre |
7° semestre |
8° semestre |
|
3° |
0,18951 |
0,19464 |
0,20232 |
0,22025 |
0,23305 |
0,24586 |
|
Gruppo |
1° semestre |
2° semestre |
3° semestre |
4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
|
3° |
0,18951 |
0,19464 |
0,20232 |
0,21512 |
0,23305 |
0,24586 |
Allegato “D” al Verbale di accordo del 16 gennaio 2026: fac-simile autodichiarazione parametri aziendali E.V.R.
Carta intestata
Spett.le
ANCE LECCO SONDRIO
Pec: ance.leccosondrio@pec.ance.it
oppure
Spett.le
CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO
Pec: confartigianatoimpresesondrio@legalmail.it
e
Spett.le
CASSA EDILE DI ASSISTENZA DI SONDRIO
Pec: so00@infopec.cassaedile.it
Oggetto: Contratto integrativo provinciale Provincia di Sondrio 1° dicembre 2022 - E.V.R. anno 2025 – Erogazione 2026 (gennaio-dicembre) – Autodichiarazione parametri aziendali
Con riferimento all’accordo 1° dicembre 2022 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Sondrio, ed all’Accordo Provinciale 16 gennaio 2026, con il quale sono stati determinati gli importi dell’E.V.R. da erogare nel corso dell’anno 2026 a livello provinciale, la scrivente Impresa
D I C H I A R A
che la verifica dei parametri aziendali, raffrontando i trienni di riferimento 2025/2024/2023 e 2024/2023/2022, ha dato il seguente esito [1]:
- Ore denunciate in Cassa Edile (ovvero ore lavorate registrate sul LUL per imprese con solo impiegati)
□ POSITIVO
□ NEGATIVO
- Volume di affari IVA
□ POSITIVO
□ NEGATIVO
e pertanto la nostra azienda
□ Nell’anno 2026 erogherà ai propri dipendenti l’E.V.R. in misura del 50% degli importi previsti a livello provinciale, in quanto solo uno dei due parametri è risultato positivo
□ Nell’anno 2026 NON erogherà l’E.V.R., in quanto entrambi i parametri sono risultati negativi
Luogo e data
Timbro e firma
………………………………
[1] barrare le caselle corrispondenti. Per le imprese con sede a Livigno barrare solo la casella relativa alle ore denunciate in Cassa Edile e quella relativa alla “NON erogazione dell’EVR”